In data 10 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha pubblicato la risposta all’interpello 338 (che trovate allegato a piè di pagina): fornendo chiarimenti in tema di trattamento ed effetti dell’IVA e delle imposte sui redditi, dell’operazione di emissione, tramite una piattaforma digitale, di welfare voucher.

Nell’interpello 338/2020 vengono chiesti chiarimenti su un quesito abbastanza complesso ed articolato. Il richiedente è un provider operante nei servizi di welfare aziendale e scrive all’AdE, chiedendo spiegazioni in merito alla gestione dell’IVA, in una situazione dove la società in questione ha messo a disposizione di un’altra società (appartenente alla sua stessa holding) un portale digitale per la gestione dei flexible benefit.

I principali temi affrontati sono i seguenti:

  • Viene nuovamente confermato e spiegato nel dettaglio che i voucher sono uno strumento legittimo tramite cui erogare welfare. Le caratteristiche che lo permettono possono essere riassunte in:
  1. Il beneficiario “deve rimanere estraneo al rapporto economico” che intercorre tra azienda e società erogatrice del servizio. Non deve quindi maneggiare contante o ricevere fatture ma avere un titolo di legittimazione per fruire della prestazione scelta.
  2. Il voucher deve identificare il beneficiario del servizio;
  3. Il voucher deve identificare la singola prestazione, bene, opera o servizio specifico richiesto dal beneficiario;
  4. Il voucher non può essere monetizzato, ceduto o rivenduto e non può essere integrato nella sua totalità dal titolare del titolo di legittimazione.
  • Viene fatta una specifica riguardo la differenza tra buoni monouso e multiuso per quanto riguarda la specifica applicazione dell’IVA. Infatti:
  1. Se il buono viene considerato “monouso”, ovvero identifica un servizio specifico scelto dal lavoratore per cui si sa esattamente che regime IVA sarà applicato, allora questa dovrà essere applicata e versata al momento dell’emissione del buono;
  2. Se il buono viene considerato “multiuso”, in quanto può essere applicato a più servizi differenti con regimi IVA diversi, allora questa verrà versata al momento dell’utilizzo del voucher che determinerà il regime applicabile.
  • Viene specificato anche, all’interno del rapporto tra provider ed azienda:
  1. La gestione della provvista finanziaria che l’azienda versa al provider con mandato senza rappresentanza non è soggetta ad IVA. Ed i residui non utilizzati devono essere restituiti senza applicazioni di fee come senza imposte applicate;
  2. Nei pagamenti delle fatture che il provider manda all’azienda non è consentita la detrazione dell’IVA.

Questi chiarimenti e tecnicismi non hanno provocato troppo stupore tra gli addetti ai lavori. Sembra che l’Agenzia delle entrate abbia voluto nuovamente chiarire aspetti e punti già toccati in precedenti interpelli per permettere e dare tutti, aziende e provider, gli strumenti per agire nel rispetto di queste norme e specifiche.

Aon gestisce piani di flexible benefit da oltre 7 anni attenendosi rigidamente a quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria in quanto l’obiettivo primario, prima di implementare piani welfare per i clienti, è quello di fare il tutto in piena compliance normativa. Garantire, quindi, standard elevati con la massima sicurezza nella gestione dei piani welfare nell’interesse delle aziende clienti e di tutti i beneficiari dei piani attivati.

Per ulteriori precisazioni riguardo all’interpello 338/2020 o alla normativa specifica del welfare aziendale, e per una consulenza sull’attuale o futuro piano di flexible benefit, scrivi a Giorgia Majelli (giorgia.majelli@aon.it), Sales Manager della Divisione Health & Benefits.

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