Young handsome physician in a medical robe with stethoscope

Il contributo di Aon nello scenario pandemico

L’evoluzione epidemiologica del Covid-19 ha avuto un impatto straordinario sul Sistema Sanitario.
Pur di rispondere alle necessità assistenziali dei pazienti, sono state prese decisioni programmatiche e organizzative senza precedenti a ogni livello istituzionale: dai Ministeri, alle Regioni, ai Comuni, fino alle strutture sanitarie, i diversi attori del sistema sono stati messi sotto pressione, in condizioni di carenza di risorse umane e strumentali e di protocolli terapeutici validati. Questo scenario ampiamente incerto rappresenta potenzialmente un aggravamento dell’esposizione ai casi di medmal delle professioni sanitarie, la cui consistenza sarà evidente nei prossimi mesi.
Nelle more della definizione dei sinistri aperti e dei contenziosi causa in essere, questa analisi fornisce utili chiavi di lettura per preparare le strutture sanitarie e le compagnie assicurative alla gestione dei sinistri derivanti da Covid-19.

Al fine di generare evidenze su un tema così complesso e delicato anche dal punto di vista della sostenibilità finanziaria, Aon ha svolto un’analisi sistemica della normativa e giurisprudenza per valutare le implicazioni della pandemia sulla responsabilità medmal delle strutture e degli operatori sanitari. In particolare, Aon ha effettuato una ricerca delle principali fonti normative vigenti nel nostro ordinamento in materia di responsabilità civile e penale, degli interventi legislativi per disciplinare la responsabilità delle figure sanitarie in situazioni emergenziali, delle principali iniziative adottate dalle strutture per prevenire e limitare la propagazione del virus e ha realizzato un’analisi delle richieste risarcitorie causa Covid-19 dai propri DB.

Profili di responsabilità Medmal

L’impatto della pandemia sui profili di responsabilità a livello aziendale e a livello dei singoli professionisti è stato valutato dal combinato disposto della Legge 24/2017, della proclamazione di stato emergenziale, dell’art.2236 del c.c. sulla soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà in tema di responsabilità del personale sanitario e della configurazione della responsabilità aziendale in caso di infezioni ospedaliere. Da tale analisi emerge la bipartizione del profilo di responsabilità:

  • la struttura sanitaria risponde dei fatti illeciti compiuti dagli esercenti la professione sanitaria, sia dipendenti che libero-professionisti, secondo le regole della responsabilità contrattuale (articoli 1218 e 1228 del c.c.);
  • l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del c. c., cioè secondo la responsabilità extra contrattuale.

In materia di responsabilità penale, l’art. 6 della Legge 24/2017 introduce l’articolo 590-sexies c.p., a norma del quale viene esclusa la punibilità per l’esercente la professione sanitaria qualora l’evento si sia verificato per imperizia, siano state rispettate le raccomandazioni contenute nelle linee guida, o in mancanza nelle buone pratiche (“ars medica”), adeguate al caso di specie.
Tra le sentenze analizzate, spicca la n. 4063 del 2021 della IV Sezione Penale e la n. 32477/2019 sulla responsabilità del Direttore Sanitario, a cui è conferita una posizione di garanzia tale da configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione, se il reato non risulta ascrivibile al solo operato del medico e/o di altri operatori). Il Covid-19 è rientrato fin da subito nelle emergenze di rilevo nazionale a causa della maggiore trasmissibilità in assenza di misure di contenimento, rilevanza di soggetti asintomatici, periodo di incubazione e intervallo seriale più lunghi ed un tasso di ospedalizzazione più elevato rispetto ad altri virus identificati in passato. Tale epidemia è stata quindi fronteggiata con mezzi e poteri straordinari: per esempio, con la Legge 76 del 28.5.2021, è stato introdotto il cd. “scudo penale” per i reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) che abbiano trovato la loro causa nel noto contesto epidemiologico-emergenziale. Sempre sulla base della stessa previsione normativa, lo “scudo penale” vale anche in caso di conseguenze avverse derivanti dalla vaccinazione, qualora ci sia stata conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari ministeriali relative all’attività di vaccinazione.

Sotto il profilo della responsabilità civile, l’art. 7 della Legge 24/2017 non è stato oggetto di integrazioni e/o deroghe specifiche per il caso di responsabilità scaturite nel contesto emergenziale Covid-19. Il Covid-19, quale pandemia globale mai studiata dalla comunità scientifica e dilagata in Italia prima che nel resto d’Europa, sembra integrare il caso eccezionale di cui all’art. 2236 c.c. “Responsabilità del prestatore d’opera”, secondo cui il professionista risponde solo per dolo o colpa grave tutte le volte in cui il caso implichi la soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà”. Questa norma sembrerebbe invocabile nel contesto della gestione dei contagi/cura delle infezioni da Covid-19, se si considera la limitatezza delle conoscenze scientifiche e dei relativi protocolli terapeutici, delle risorse professionali disponibili e dei materiali con cui le strutture, i medici e gli operatori sanitari stanno facendo i conti da oramai oltre un anno a questa parte. Tale norma potrà trovare applicazione, dunque, nel caso in cui la terapia prescelta non abbia portato alla guarigione (proprio per l’assenza di linee guida o buone pratiche), ma anche per giustificare l’imperizia dei medici non specializzati (o in possesso di specializzazioni non afferenti alla infettivologia) i quali, assunti per sopperire alle carenze di organico nel contesto emergenziale, abbiano ignorato (non per loro colpa) le leges artis del caso di specie, anche se allo stato non si ravvisano significativi precedenti del giudice civile. 

Focus sulla responsabilità civile in materia di Infezioni

Nell’attuale sistema di responsabilità civile, sotto il profilo delle infezioni nosocomiali è onere della struttura provare il corretto e diligente adempimento, nonché la riconducibilità del danno a causa non imputabile ad essa, ponendo al centro del sistema il tema della gestione del rischio ospedaliero (Sentenza N.30990 del Novembre 2018 della III Sez. Cassazione Civile, Sentenza n. 17696/2020 della III Sezione Civile Ordinaria).
In particolare, la responsabilità della struttura si configura generalmente come una responsabilità omissiva, per non aver impedito l’ingresso del virus al suo interno e non averne contenuto la diffusione. Centrale diventa allora una valutazione sull’adempimento degli obblighi accessori di protezione da parte della struttura sanitaria e delle attività poste in essere per impedire il diffondersi del virus all’interno della struttura ospedaliera: trasferimento pazienti fragili, accettazione e isolamento pazienti positivi, reparti dedicati, riconversione spazi, riprogrammazione attività in elezione, verifica e vigilanza tramite riunione periodiche e briefing, adozione di protocolli basati sulle linee guida e sulla letteratura scientifica e informativa ai pazienti del rischio di contrarre una infezione nosocomiale.
Sotto il profilo del nesso causale, bisogna considerare che il Covid-19 non si pone come elemento tipico di alcun decorso. Più in generale, si nota una certa tendenza a sollevare il paziente dall’onere di provare tale nesso, ricorrendo a metodi presuntivi ovvero, richiedendo alla struttura la prova dell’evento imprevedibile e inevitabile. Con riferimento al personale che ha contratto l’infezione, la giurisprudenza ha più volte negato l’applicabilità dell’art. 2236 C.C., facendo leva sul carattere “ordinario” delle precauzioni (sterilizzazione, disinfezione ambienti, pulizia strumenti clinici, etc.).

Contromisure di Risk Management per contrastare la pandemia

Le strutture di risk management delle aziende sanitarie hanno svolto un ruolo cruciale nella gestione operativa dei percorsi assistenziali in fase emergenziale. Per contribuire alla messa in sicurezza di pazienti e operatori sanitari, esse hanno recepito e implementato le linee guida istituzionali nelle policy e procedure per la gestione del rischio clinico, incrementato il monitoraggio dei percorsi di cura, intensificando la raccolta e l’elaborazione dei dati con i reparti e partecipato agli incontri di coordinamento con le strutture manageriali per supportare i meccanismi decisionali.
Le azioni introdotte dalle aziende sono raggruppabili nelle seguenti aree:

  • Misure di prevenzione applicate all’ambito clinico assistenziale
  • Revisione dei percorsi di cura
  • Sospensione/riattivazione attività
  • Introduzione/Revisione documenti informativi per il personale, pazienti e terzi
  • Sanificazione/disinfezione di ambienti e superfici
  • Allestimento sale operatorie e terapie sub intensive
  • Interventi di sicurezza degli impianti
  • Aggiornamento processi di Risk Management e di riorganizzazione delle attività a supporto dei processi di cura e assistenziali

Le iniziative hanno permesso di dimostrare al mercato assicurativo l’esistenza di barriere organizzative che hanno evitato l’insorgere di un “aggravamento del rischio”. Ne è conseguito il mantenimento dell’operatività delle polizze senza oneri ulteriori per le strutture sanitarie.

Analisi preliminari sulla casistica medmal da Covid-19

L’analisi dei claims tratti dal DB dei sinistri Aon, ha evidenziato l’apertura di 301 sinistri da Marzo 2020 a Giugno 2021, nel 62% dei casi da strutture pubbliche, nel 38% da strutture private. Proiettando i dati rilevati nel periodo “Gennaio-Giugno 2021” sull’intero anno risulta un incremento del 25% dei sinistri per Covid-19 denunciati rispetto al 2020.
In media, per ciascuna azienda sono stati denunciati 5,6 sinistri, con un range di variabilità da 1 a 39. Nella fascia con un solo sinistro si trovano principalmente strutture monospecialistiche e/o non Covid. Il 77% dei sinistri non è in SIR e il valore medio riservato dalle compagnie è di 154.000 euro.

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